CCL dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG)
Remarque
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Pour cette raison, les textes non traduits sont indiqués dans leur langue d'origine.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 18.02.2025 / Publication valable dès: 01.03.2025 - 30.06.2027 (CCT de la branche)
Il campo d'applicazione di questo contratto collettivo di lavoro si estende al Cantone Ticino.
Articolo 1.1
Il presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di:
- produzione di piante in vaso e fiori recisi;
- vivai e cespi perenni, piante ornamentali;
- di compostaggio;
- costruzione e manutenzione giardini;
le attività che rientrano nel settore costruzione e manutenzione sono segnatamente:
- Impianti di cantieri e lavori preliminari: misure di protezione, sbarramenti e segnaletica, lavori preliminari relativi alle piante, demolizione, rimozione controllata, trasporti, messa a deposito e smaltimento dei rifiuti;
- Movimento di terra e modellatura del terreno: lavori di sterro, modellatura e spianamento grezzo del terreno;
- Condotte, canalette, pozzetti e drenaggi: scavo di trincee e di fosse, condotte, canalette, pozzi, pozzetti, allacciamenti, coperture e accessori per pozzetti, avvolgimenti, riempimenti, strati drenanti e drenaggi;
- Delimitazioni e pavimentazioni: Strati di fondazione, delimitazioni, pavimentazione in pietra naturale, pavimentazione in blocchetti e lastricati di calcestruzzo, pavimentazioni ammortizzanti, pavimentazioni legate con acqua, pavimentazioni inverdite, pavimentazioni per aree da gioco drenanti e non, pavimentazioni di legno, demarcazioni e rivestimenti colorati;
- Muri, scale e pareti inerenti le sole sistemazioni in esterno (giardini, parchi, centri sportivi, ecc.): Scavo per fondazioni di muri e di scale, fondazioni, muri, pareti, scale e gradini; smaltimento delle acque e riempimento a tergo di manufatti;
- Assicurazione di scarpate e argini: Scavo per fondazione e smaltimento delle acque, fondazioni, opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento con legname, opere di consolidamento con pietra naturale, consolidamento di scarpate con elementi di calcestruzzo, protezione contro l’erosione, inverdimento di scarpate e argini assicurati;
- Superfici verdi e specchi d’acqua: Strati vegetali, miglioramento e lavorazione del terreno, giardini rocciosi e superfici per piante ruderali, superfici per piante acidofile, specchi d’acqua, Biotopi naturali per fauna, piscine, fontane e vasche d’acqua, impianti balneari e stagni balneabili. Lavoroi di rinnovo e riparazione;
- Piantagione, semina e manutenzione: Fornitura di piante, lavori di piantagione, semina e posa di tappeto erboso in rotoli, manutenzione e misure di protezione, prati estensivi magri e prati fioriti, idrosemina;
- Arredo urbano: Fondazioni, fornitura e posa di elementi di arredo urbano, fornitura e posa di attrezzature da gioco e attrezzature sportive, recinzioni e cancelli, contenitori per rifiuti, impianti di irrigazione automatica per giardini e zone verdi a partire dall’alimentazione dell’acqua all’esterno del giardino;
- Tappeti erbosi, prati, superfici palustri e simili: Posa, manutenzione e cura tappeti erbosi, prati, superfici palustri e canneti, superfici ruderali, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
- Manutenzione di piantagioni: Alberi, arbusti, piante tappezzanti e acidofile. Piante sarmentose e rampicanti. Siepi e cespugli modellati. Rose, piante perenni, graminacee ornamentali, felci, arbusti da bacche, piante da frutto, piantagioni con piante annuali, piante da mastello, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
- Piante per inverdimento interno: Trasporto di piante, piante in fioriere mobili e vasche;
- Inverdimento edifici: Giardini pensili, pareti verticali, vasche, rampicanti, tecniche di fissaggio;
- Campi sportivi e da gioco: costruzione, drenaggi, semine per i campi naturali. Costruzione posa di campi sintetici con drenaggi. Sottofondi;
- Pavimentazioni, scale e impianti per lo smaltimento di acque: Selciati e lastricati, pavimentazioni di calcestruzzo, pavimentazioni legate con acqua e pavimentazioni inverdite. Pavimentazioni speciali, scale e gradoni. Lavori di rinnovo e di ripartizione.
Articolo 1.2
Il presente CCL fa stato per tutti i lavoratori (apprendisti esclusi) delle imprese menzionate all'art. 1 cpv 2 indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Il presente CCL non vale per:
- I quadri dirigenti;
- Il personale amministrativo;
- Personale di pulizia;
- Il personale tecnico non direttamente impiegato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.4
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Controlli
- Compiti organi paritetici
- Obbligo della pace
- Salari / salari minimi
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Versamento del salario
- Altri supplementi
- Fondo paritetico
- Campo d'applicazione aziendale
- Malattia
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Previdenza professionale LPP
- Organi paritetici
- Istanza di ricorso
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Aumento salariale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Vacanze
- Rimborso spese
- Orario di lavoro
- Categorie salariali
- Termini di disdetta
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Campo d'applicazione personale
- Tredicesima mensilità
- Giorni festivi retribuiti
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Campo d'applicazione geografico
- Rappresentanza dei lavoratori
- Registrazione dell’orario di lavoro
Controlli
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
Istanza di ricorso
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Compiti organi paritetici
Applicazione
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Salari / salari minimi
Salari minimi 2025 (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2025)
Categoria | Anno dopo l’apprendistato | Costruzione e manutenzione | Vivaista | Produzione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mensile | orario | mensile | orario | mensile | orario | |||
A | Giardiniere EP e Capo giardiniere (due attestati federali superiori) | CHF 5'200.– | CHF 5'200.– | CHF 5'200.– | ||||
B | Capo giardiniere (un attestato federale superiore) | CHF 4'750.– | CHF 4'750.– | CHF 4'750.– | ||||
C | Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno dopo apprendistato | CHF 4'500.– | CHF 25.53 | CHF 4'500.– | CHF 24.92 | CHF 4'350.– | CHF 24.09 | |
D | Giardiniere AFC | Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente | CHF 3'800.– | CHF 21.56 | CHF 3'800.– | CHF 21.04 | CHF 3'800.– | CHF 21.04 |
2° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'050.– | CHF 22.98 | CHF 4'050.– | CHF 22.43 | CHF 4'050.– | CHF 22.43 | ||
3° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'300.– | CHF 24.40 | CHF 4'300.– | CHF 23.81 | CHF 4'300.– | CHF 23.81 | ||
E | Art. 33 - attestato AFC | Nell'anno ottenimento diploma fino al 31.12 anno seguente | CHF 4'300.– | CHF 24.40 | CHF 4'300.– | CHF 23.81 | CHF 4'300.– | CHF 23.81 |
2° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'500.– | CHF 25.53 | CHF 4'500.– | CHF 24.92 | CHF 4'350.– | CHF 24.09 | ||
F | Giardiniere con CFP 1 | Nell'anno ottenimento diploma fino alla fine del 2° anno dopo l'apprendistato | CHF 3'030.– | CHF 17.19 | CHF 3'030.– | CHF 16.78 | CHF 3'030.– | CHF 16.78 |
3° anno dopo l'apprendistato | CHF 3'450.– | CHF 19.57 | CHF 3'439.– | CHF 19.04 | CHF 3'439.– | CHF 19.04 | ||
4° anno dopo l'apprendistato | CHF 4'030.– | CHF 22.87 | CHF 4'000.– | CHF 22.15 | CHF 4'000.– | CHF 22.15 | ||
G | Aiuto giardiniere con esperienza | CHF 4'000.– | CHF 22.70 | CHF 3'980.– | CHF 22.04 | CHF 3'980.– | CHF 22.04 | |
H | Aiuto giardiniere | CHF 3'750.– | CHF 21.28 | CHF 3'720.– | CHF 20.60 | CHF 3'720.– | CHF 20.60 | |
I | Aiuto temporaneo | CHF 20.– | CHF 20.– |
1 in questa categoria sono da considerare anche i dipendenti con certificato di formazione empirica o attestato cantonale di capacità professionale.
Personale con capacità lavorative ridotte
La determinazione della retribuzione di lavoratori con capacità lavorativa ridotta deve essere sottoposta “per approvazione” alla CPC.
Articolo 20; Appendice 2 - Regolamentazione salari minimi 2025
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.
Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni
In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Altri supplementi
Intemperie
Le ore perse per intemperie, non annunciate o non riconosciute dall'assicurazione contro la disoccupazione, se non recuperate devono essere pagate al 100%.
Le ore perse per intemperie, riconosciute dalla cassa disoccupazione, vanno computate come da art. 10.3 e pagate all'80%.
Le ore minime da effettuare per dipendente, con un impiego a tempo pieno, devono corrispondere almeno alle 2115 ore annue per i settori costruzione e manutenzione giardini mentre i settori produzione e vivaio le ore minime annue corrispondono a 2'167, le ore perse e non fatte recuperare rimangono a carico del datore di lavoro.
Articolo 12
Fondo paritetico
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7
Campo d'applicazione aziendale
Il presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro e a tutti i dipendenti delle aziende di:
- produzione di piante in vaso e fiori recisi;
- vivai e cespi perenni, piante ornamentali;
- di compostaggio;
- costruzione e manutenzione giardini;
le attività che rientrano nel settore costruzione e manutenzione sono segnatamente:
- Impianti di cantieri e lavori preliminari: misure di protezione, sbarramenti e segnaletica, lavori preliminari relativi alle piante, demolizione, rimozione controllata, trasporti, messa a deposito e smaltimento dei rifiuti;
- Movimento di terra e modellatura del terreno: lavori di sterro, modellatura e spianamento grezzo del terreno;
- Condotte, canalette, pozzetti e drenaggi: scavo di trincee e di fosse, condotte, canalette, pozzi, pozzetti, allacciamenti, coperture e accessori per pozzetti, avvolgimenti, riempimenti, strati drenanti e drenaggi;
- Delimitazioni e pavimentazioni: Strati di fondazione, delimitazioni, pavimentazione in pietra naturale, pavimentazione in blocchetti e lastricati di calcestruzzo, pavimentazioni ammortizzanti, pavimentazioni legate con acqua, pavimentazioni inverdite, pavimentazioni per aree da gioco drenanti e non, pavimentazioni di legno, demarcazioni e rivestimenti colorati;
- Muri, scale e pareti inerenti le sole sistemazioni in esterno (giardini, parchi, centri sportivi, ecc.): Scavo per fondazioni di muri e di scale, fondazioni, muri, pareti, scale e gradini; smaltimento delle acque e riempimento a tergo di manufatti;
- Assicurazione di scarpate e argini: Scavo per fondazione e smaltimento delle acque, fondazioni, opere di consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica, opere di consolidamento con legname, opere di consolidamento con pietra naturale, consolidamento di scarpate con elementi di calcestruzzo, protezione contro l’erosione, inverdimento di scarpate e argini assicurati;
- Superfici verdi e specchi d’acqua: Strati vegetali, miglioramento e lavorazione del terreno, giardini rocciosi e superfici per piante ruderali, superfici per piante acidofile, specchi d’acqua, Biotopi naturali per fauna, piscine, fontane e vasche d’acqua, impianti balneari e stagni balneabili. Lavoroi di rinnovo e riparazione;
- Piantagione, semina e manutenzione: Fornitura di piante, lavori di piantagione, semina e posa di tappeto erboso in rotoli, manutenzione e misure di protezione, prati estensivi magri e prati fioriti, idrosemina;
- Arredo urbano: Fondazioni, fornitura e posa di elementi di arredo urbano, fornitura e posa di attrezzature da gioco e attrezzature sportive, recinzioni e cancelli, contenitori per rifiuti, impianti di irrigazione automatica per giardini e zone verdi a partire dall’alimentazione dell’acqua all’esterno del giardino;
- Tappeti erbosi, prati, superfici palustri e simili: Posa, manutenzione e cura tappeti erbosi, prati, superfici palustri e canneti, superfici ruderali, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
- Manutenzione di piantagioni: Alberi, arbusti, piante tappezzanti e acidofile. Piante sarmentose e rampicanti. Siepi e cespugli modellati. Rose, piante perenni, graminacee ornamentali, felci, arbusti da bacche, piante da frutto, piantagioni con piante annuali, piante da mastello, misure di protezione fitosanitaria e concimazioni;
- Piante per inverdimento interno: Trasporto di piante, piante in fioriere mobili e vasche;
- Inverdimento edifici: Giardini pensili, pareti verticali, vasche, rampicanti, tecniche di fissaggio;
- Campi sportivi e da gioco: costruzione, drenaggi, semine per i campi naturali. Costruzione posa di campi sintetici con drenaggi. Sottofondi;
- Pavimentazioni, scale e impianti per lo smaltimento di acque: Selciati e lastricati, pavimentazioni di calcestruzzo, pavimentazioni legate con acqua e pavimentazioni inverdite. Pavimentazioni speciali, scale e gradoni. Lavori di rinnovo e di ripartizione.
Articolo 1.2
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
- la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
- il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
- il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
- in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
- l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
- l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
- la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2025: max. CHF 41.50 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 12.10 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'047.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Organi paritetici
Le parti contraenti
Esse affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restante che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Keller & Co SA.
L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.
Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.
Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.
Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Kessler & CO SA.
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRI), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 32, 33 e 39.1
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Lavoro straordinario / ore supplementari
Ore straordinarie
Le ore straordinarie (derivanti dalla differenza tra le ore effettivamente lavorate e l'orario previsto, secondo l'Art. 10.1) vengono per principio compensate, entro la fine del mese di agosto dell'anno successivo, con tempo libero della stessa durata.
Qualora le ore straordinarie non possono essere compensate, sono da indennizzare con un supplemento del 25% del salario base normale entro e non oltre la fine del mese di settembre dell'anno successivo.
In caso di entrata o uscita durante l'anno, le ore straordinarie o perse sono da calcolare proporzionalmente all'orario annuale previsto. Le ore non lavorate ed imputabili al datore di lavoro che non possono essere compensate a seguito di un licenziamento notificato dal datore di lavoro, non vengono dedotte.
Articolo 14
Aumento salariale
Adeguamento salari reali (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° marzo 2025)
Ai lavoratori, attivi al 31.12.2024, va riconosciuto un adeguamento al rincaro sui salari reali dello 0.6%
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 del contratto collettivo di lavoro
Appendice 2 - Regolamentazione salari minimi 2025; Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
B. a tutti i lavoratori impiegati dai datori di lavoro menzionati al punto A, indipendentemente dal tipo di retribuzione, a eccezione dei quadri dirigenti, del personale amministrativo, del personale di pulizia, del personale tecnico non direttamente impiegato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri e degli apprendisti.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II.2
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
A. ai datori di lavoro (imprese o parti d’impresa) del settore del giardinaggio: aziende di produzione di piante in vaso e fiori recisi, aziende di vivai e cespi perenni, piante ornamentali, di costruzione e manutenzione giardini;
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo II.2
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Servizio di fine settimana
Nelle aziende di produzione e garden (centro vendita) può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, vendita, ecc.). Quale servizio di fine settimana sono considerati i lavori svolti il sabato a partire dalle ore 18.00, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali.
In questo caso il lavoro deve essere retribuito con un supplemento del 50%.
Articolo 13
Vacanze
Vacanze
I lavoratori hanno diritto nel corso dell'anno civile (applicazione dal mese seguente il compimento del/dei requisiti) alle seguenti vacanze pagate:
lavoratori dal compimento dei 50 anni di età con 5 o più anni di servizio o lavoratori con almeno 20 anni di servizio (apprendistato incluso) | 5 settimane |
Per i lavoratori che sono retribuiti con salario orario si aggiungono le seguenti indennità:
8.33% | per lavoratori al beneficio di 20 giorni di vacanza |
10.64% | per lavoratori al beneficio di 25 giorni di vacanze |
8.33% | tredicesima mensilità. |
Le vacanze non possono subire riduzioni per assenze sino a 3 mesi causa servizio militare, malattia o infortunio.
Per assenze di durata superiore a 3 mesi il diritto alle vacanze può essere ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza.
Articolo 29
Rimborso spese
Rimborsi
Il datore di lavoro deve rifondere al lavoratore tutte le spese comprovate risultanti dallo svolgimento del lavoro.
Il lavoratore ha diritto a un importo di CHF 15.– al giorno a titolo di rimborso indennità pranzo se il tragitto (tratta semplice) corrispondente supera i 10 km di distanza dal luogo di lavoro.
In deroga a quanto sopra può essere applicato un importo forfettario di CHF 150.– al mese per 12 mensilità, quale riconoscimento rimborso pranzo a condizione che nel computo annuo questo importo copra le spese sostenute dal collaboratore.
L’importo deve figurare separatamente in busta paga.
Se il lavoratore, su richiesta del datore di lavoro, utilizza un proprio mezzo di trasporto, egli ha diritto al seguente rimborso chilometrico:
Automobile | Motocicletta | Motorino |
---|---|---|
CHF 0.70/km | CHF 0.40/km | CHF 0.30/km |
Il pagamento di rimborsi e spese deve essere effettuato ogni mese congiuntamente al salario.
Vitto e alloggio
Il lavoratore non può essere costretto a consumare il vitto ed a prendere alloggio presso il datore di lavoro.
Articoli 27 e 28
Orario di lavoro
Durata del lavoro in generale
Nell’orario lavorativo annuale sono comprese vacanze, giorni festivi infrasettimanali, servizio militare, protezione civile, nonché assenze per malattia, infortunio e assenze inevitabili.
Ore | Ore flessibili | |
---|---|---|
L’orario lavorativo annuale nel settore costruzione e manutenzione giardini è di | 2115 | +69 |
Per il settore produzione e vivaio l’orario annuale sarà di | 2167 | +30 |
Ogni datore di lavoro può ripartire individualmente l'orario di lavoro effettivo sull'arco dell'anno in base alle proprie esigenze stagionali. Questo orario deve essere affisso in azienda, all'inizio di ogni anno. Copia dello stesso è da inviare, per approvazione, alla Commissione paritetica.
Basi di calcolo
Per il calcolo relativo alle indennità (vacanze, gg. festivi infrasettimanali, malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, adempimento di obbligo legale e altre assenze inevitabili) si deve considerare, nel settore costruzione e manutenzione giardini, un orario giornaliero di ore 8.20, nel settore produzione un orario giornaliero di ore 8.40.
Per far fronte ad eccedenza di lavoro, rispettivamente per recuperare ore perse, l'orario giornaliero può essere aumentato fino a un massimo di 11 ore lavorative fino a un massimo di 50 ore settimanali.
Le ore flessibili annuali, come previste all'art. 10.1 cpv 1, devono essere compensate in tempo libero o retribuite entro la fine del mese di agosto dell'anno successivo a quello di conteggio. Ore rimanenti dovranno essere pagate con le stesse modalità previste per le ore straordinarie, entro e non oltre il mese di settembre dell'anno successivo a quello di conteggio.
Settimana lavorativa
Le ore lavorative vanno di regola ripartite su 5 giorni la settimana (dal lunedì al venerdì), ad eccezione delle settimane in cui cade un festivo infrasettimanale, vi sia eccedenza di lavoro o si debbano recuperare, rispettivamente anticipare delle ore perse.
È da tenere in considerazione la regolamentazione dei giorni festivi, secondo l'Art.30.
Per il pasto di mezzogiorno il lavoro giornaliero dev'essere interrotto con pause di almeno:
- ¼ ora se la durata del lavoro supera le 5 ore e mezza;
- ½ ora se la durata del lavoro supera le 7 ore;
- 1 ora se la durata del lavoro supera le 9 ore.
Questa interruzione non è considerata tempo di lavoro.
Lavoro su chiamata e lavoro a tempo parziale
Il lavoro su chiamata, ovvero senza un minimo garantito di ore di lavoro, è proibito.
I contratti di lavoro a tempo parziale saranno ritenuti validi unicamente se prevedranno preliminarmente nell'ordine:
- grado d'occupazione;
- giorni della settimana d'impiego;
- fascia oraria d'impiego prevista.
I contratti di lavoro a tempo parziale dovranno essere approvati dalla CPC.
Articoli 10, 11 e 15
Categorie salariali
Categorie salariali | Descrizione | |
---|---|---|
A | Giardiniere EP e Capo giardiniere (due attestati federali superiori) | Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere i due attestati federali superiori in manutenzione del verde e costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile. |
B | Capo giardiniere (un attestato federale superiore) | Con diploma federale di capo giardiniere. Questa categoria deve possedere uno dei due attestati federali superiori in manutenzione del verde o costruzione e paesaggista. Applicabile unicamente il salario mensile. |
C | Giardiniere qualificato con esperienza dal 4° anno | Sono considerati giardinieri qualificati, con esperienza quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera o che diano prova di capacità e conoscenze professionali equivalenti. I giardinieri con AFC che entrano nel 4° anno dopo l’apprendistato devono essere inseriti in questa categoria. |
D | Giardiniere AFC | Sono considerati giardinieri AFC (tirocinio 3 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento dell'attestato AFC. |
E | Art. 33 - attestato AFC | Sono considerati Art. 33 - attestato AFC tutti quei lavoratori che hanno concluso e ottenuto l'Attestato federale di capacità AFC secondo l'art. 32 Ordinanza federale sulla formazione professionale OFPr. |
F | Giardiniere CFP |
Sono considerati giardinieri CFP (tirocinio 2 anni) quei lavoratori in possesso di un certificato di fine tirocinio riconosciuto in Svizzera. Il primo scatto parte con la fine dell'anno successivo a quello di ottenimento del certificato CFP. |
G | Aiuto giardiniere con esperienza | Sono considerati aiuto giardinieri con esperienza quei lavoratori che hanno maturato almeno 3 anni di attività nella professione in Svizzera o all'estero. |
H | Aiuto giardiniere | Sono considerati aiuto giardinieri quei lavoratori che si occupano dell’esecuzione di lavori ripetitivi e che svolgono correttamente semplici procedure in base alle istruzioni necessarie. |
I | Aiuto temporaneo | Questa funzione è prevista solo per i settori vivaio e produzione. Occupazione massima 4 mesi/anno. |
Appendice 2
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.4% di salario |
Datori | 0.4% di salario |
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6
Campo d'applicazione personale
Il presente CCL fa stato per tutti i lavoratori (apprendisti esclusi) delle imprese menzionate all'art. 1 cpv 2 indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Il presente CCL non vale per:
- I quadri dirigenti;
- Il personale amministrativo;
- Personale di pulizia;
- Il personale tecnico non direttamente impiegato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.4
Tredicesima mensilità
I lavoratori hanno diritto a una tredicesima mensilità. Di regola essa è pagata nel mese di dicembre. In caso di costituzione o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, l’importo dovuto è calcolato proporzionalmente.
Articolo 17.2
Giorni festivi retribuiti
Giorni Festivi
Annualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100%, senza recupero del tempo di lavoro, nove giorni festivi legali infrasettimanali (Capodanno, Epifania, lunedì dell'Angelo, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano).
Qualora uno di questi giorni venga a cadere in sabato o in domenica lo stesso deve essere recuperato con un altro giorno festivo infrasettimanale.
Il datore di lavoro deve affiggere in azienda, all'inizio dell'anno, i giorni festivi che vengono indennizzati.
Per i lavoratori retribuiti con salario orario il diritto al pagamento dei nove giorni festivi corrisponde al 3.58 % del salario lordo annuo.
Articolo 30
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Assenze giustificate
A tutti i lavoratori vengono retribuite le seguenti assenze, pagate al 100% (giorni lavorativi):
Occasione | Giorni retribuiti |
---|---|
per il proprio matrimonio | 2 giorni |
per nascita figli (art. 329g CO) | 10 giorni |
per morte del coniuge, convivente annunciata/o o dei figli | 3 giorni |
per morte dei genitori | 2 giorni |
per morte di suoceri, fratelli | 1 giorno |
per ispezione militare | 1 giorno |
per trasloco (all’anno) | 1 giorno |
in caso di reclutamento | fino a 3 giorni |
formazione professionale (concordata con datore di lavoro), come art. 49 CCL | 2 giorni |
Articolo 31
Campo d'applicazione geografico
Il campo d'applicazione di questo contratto collettivo di lavoro si estende al Cantone Ticino.
Articolo 1.1
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Registrazione dell’orario di lavoro
Registrazione tempo di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte.
Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Andranno inoltre rispettate le condizioni previste all'art. 21 CCL relative al pagamento del salario.
Articolo 16
Documents
CCL dei giardinieri per il Cantone Ticino (CCLG) 2023 (6172 KB, PDF)Lettera adeguamenti salariali 2025 (121 KB, PDF)
Regolamentazione salari minimi 2025 (149 KB, PDF)
liens
Commissione paritetica cantonale dei GiardinieriDecreto che conferisce obbligatorietà generale