Prestito di personale Pulizia e facility services TI
Remarque
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Pour cette raison, les textes non traduits sont indiqués dans leur langue d'origine.
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 21.02.2025 / Publication valable dès: 01.03.2025 - 30.06.2027 (CCT de la branche)
Valido per tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2.1
Il presente CCL ha validità per tutte le imprese o parti di imprese operanti nel Cantone Ticino, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e manutentiva, che comprendono lavori di pulizie di manutenzione, pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all'esterno e all'interno e strutture nonché a mezzi di trasporto.
Articolo 2.1
Il presente contratto collettivo di lavoro si applica a tutto il personale, compresi gli apprendisti, delle imprese citate nel punto 2.1.
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Obbligo della pace
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Versamento del salario
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Previdenza professionale LPP
- Termini di disdetta
- Compiti organi paritetici
- Fondo paritetico
- Campo d'applicazione personale
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Informazioni organo paritetico
- Salari / salari minimi
- Categorie salariali
- Tredicesima mensilità
- Malattia
- Campo d'applicazione aziendale
- Rappresentanza dei lavoratori
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Orario di lavoro
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Giorni festivi retribuiti
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Aumento salariale
- Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
- Premio per anzianità di servizio
- Campo d'applicazione geografico
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Campo d'applicazione personale
Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.
Articolo 2.2
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
A) alle imprese o parti di impresa che svolgono lavori di pulizia ordinaria (di manutenzione), pulizie speciali e pulizie ospedaliere, all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
B) a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese menzionate al punto A). Sono esclusi i collaboratori con funzioni prettamente dirigenziali e i giovani collaboratori ausiliari, assunti durante le ferie scolastiche, fino al 18° anno di età compiuto.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 4
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Salari / salari minimi
Salari minimi (dichiarato d’obbligatorietà generale a partire dal 1° novembre 2019)
Categoria | Salario orario | Salario mensile | Salario orario | Salario mensile | Salario orario | Salario mensile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anno | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Pulizie ordinarie (di manutenzione) | Pulizie ordinarie I | CHF 16.75 | CHF 3'082.-- | CHF 17.20 | CHF 3'164.80 | CHF 17.50 | CHF 3'185.-- |
Pulizie ordinarie II (con formazione) | CHF 17.45 | CHF 3'210.80 | CHF 17.90 | CHF 3'293.60 | CHF 18.10 | CHF 3'294.20 | |
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | |
Pulizie speciali | Pulizie speciali I | CHF 17.90 | CHF 3'293.60 | CHF 17.90 | CHF 3'293.60 | CHF 18.10 | CHF 3'294.20 |
Pulizie speciali II (con formazione) | CHF 18.60 | CHF 3'422.40 | CHF 18.60 | CHF 3'422.40 | CHF 18.80 | CHF 3'422.40 | |
Caposquadra | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | |
Pulizie di ospedali | Pulizie ospedali I | CHF 16.80 | CHF 3'091.20 | CHF 17.65 | CHF 3'247.60 | CHF 17.95 | CHF 3'266.90 |
Pulizie ospedali II (con formazione) | CHF 17.50 | CHF 3'220.-- | CHF 18.35 | CHF 3'376.40 | CHF 18.55 | CHF 3'376.40 | |
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | (*1) | |
Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva | con certificato CFP (2 anni) | CHF 19.-- | CHF 3'496.-- | CHF 19.-- | CHF 3'496.-- | CHF 19.20 | CHF 3'496.-- |
con attestato AFC (3 anni) | CHF 20.20 | CHF 3'716.80 | CHF 20.20 | CHF 3'716.80 | CHF 20.40 | CHF 3'716.80 |
Se giovani lavoratori diplomati, occupati nell’ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)
Decurtazione salario dopo ottenimento diploma | CFP | AFC |
---|---|---|
al 1° anno | CHF 2'797.-- | CHF 2'974.-- |
al 2° anno | CHF 2'972.-- | CHF 3'160.-- |
al 3° anno | CHF 3'147.-- | CHF 3'346.-- |
al 4° anno | CHF 3'322.-- | CHF 3'531.-- |
Personale amministrativo (Ore deve settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2’184 ore)
Categoria | Salario mensile |
---|---|
Impiegato generico | CHF 3'330.-- |
Impiegato operatico | CHF 3'600.-- |
Supervisore | CHF 4'100.-- |
Apprendisti
Anno di apprendistato | Salario mensile |
---|---|
1° anno | CHF 775.-- |
2° anno | CHF 1'050.-- |
3° anno | CHF 1'350.-- |
Articolo 5.1; appendice 1
Categorie salariali
Le categorie e i livelli di inquadramento di cui agli articoli da 4.1 a 4.5 si applicano a tutti i dipendenti. L’accesso alla categoria II avverrà esclusivamente a formazione prevista all'articolo 4.7 (vedi criterio "Congedo di formazione") ultimata.
Categoria pulizie ordinarie (di manutenzione)
Le pulizie ordinarie consistono in semplici lavori ricorrenti con regolarità che in linea generale sono svolti dalla stessa persona all’interno o all’esterno di un immobile, sulla base di un incarico permanente. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
Categoria | Descrizione |
---|---|
Addetto/a alle pulizie ordinarie I | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ordinarie II |
Addetto/a alle pulizie speciali II | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ordinarie che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7 |
Responsabile pulizie immobile/Capo oggetto | Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ordinarie II sono fissati in un contratto individuale |
Categoria pulizie speziali
Le pulizie speciali consistono in lavori di pulizia di per sé completi che in linea generale sono svolti da diverse squadre, sulla base di un incarico singolo. Per lo svolgimento di questi lavori sono necessarie conoscenze speciali riguardanti le tecniche applicative e l’uso di prodotti chimici. In tale ambito si distinguono le seguenti categorie di lavoratori:
Categoria | Descrizione |
---|---|
Addetto/a alle pulizie speciali I | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie speciali II |
Addetto/a alle pulizie speciali II | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie speciali che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7 |
Responsabile – Capo squadra | Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia speciali e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie speciali II sono fissati in un contratto individuale |
Categoria pulizie ospedaliere
Rientrano nella categoria delle pulizie ospedaliere tutti i lavoratori che operano nel campo delle pulizie in ospedali, cliniche specializzate, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, strutture assistenziali per lungodegenti. Non rientrano invece in questa categoria le pulizie di studi medici, case di cura.
Categoria | Descrizione |
---|---|
Addetto/a alle pulizie ospedaliere I | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere che tuttavia non soddisfano i requisiti degli addetti alle pulizie ospedaliere II |
Addetto/a alle pulizie ospedaliere II | Dipendenti a cui sono affidati compiti nell’ambito delle pulizie ospedaliere che hanno concluso con esito positivo il percorso di formazione riconosciuto dalla Commissione paritetica del settore delle pulizie della Svizzera italiana, secondo quanto indicato al punto 4.7 |
Responsabile pulizie immobile/Capo oggetto | Dipendenti che svolgono direttamente lavori di pulizia e a cui sono anche affidati compiti direttivi e di controllo. I loro salari, che non possono essere inferiori a quanto definito al paragrafo addetto alle pulizie ospedaliere II, sono fissati in un contratto individuale |
Categoria | Descrizione |
---|---|
Certificato federale di formazione pratica (CFP) | Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo il Certificato federale di formazione pratica |
Attestato federale di capacità (AFC) | Lavoratori rientranti in tutte le categorie dei lavori di pulizia che hanno concluso una formazione professionale di base conseguendo l’Attestato federale di capacità (AFC) |
Categoria | Descrizione |
---|---|
Impiegato generico | Nella categoria «impiegato generico» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nell’amministrazione che eseguono direttive impartite e non partecipano ad ambiti decisionali né alla pianificazione del lavoro |
Impiegato operativo | Nell’amministrazione, i dipendenti che svolgono in modo autonomo i compiti operativi che gli vengono affidati e le relative operazioni complementari per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze, capacità possedute o acquisite. Inizia ad essere coinvolto nella pianificazione e organizzazione per singoli aspetti o progetti, senza però compiti direttivi. |
Supervisore | Nell’amministrazione, il personale che gestisce un segmento di attività o un servizio aziendale di cui ha responsabilità, impartendo le direttive per l’esecuzione a eventuali dipendenti sottoposti sulla base di mandati ricevuti. È coinvolto nella pianificazione e organizzazione dell’azienda relativamente ai propri ambiti di competenza. |
Articolo 4.1 - 4.6 e 4.8 - 4.10
Tredicesima mensilità
Articolo 5.3
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 2.1
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Orario di lavoro
L’orario di lavoro relativo ad un’attività lavorativa al 100% è fissata a 42.5 ore a settimana (media mensile ore 184). A far data 1. gennaio 2021 l’orario settimanale sarà di 42 ore settimanali (media mensile ore 182).
L’orario settimanale di lavoro per il personale amministrativo è fissato a 42 ore settimanali (media mensile ore 182).
II lavoro svolto dalle ore 05:00 alle ore 20:00 viene considerato lavoro diurno.
Pulizie di manutenzione - trasferta
I vari spostamenti tra un luogo di lavoro e l’altro, se consecutivi, devono essere considerati tempo di lavoro.
Pulizie speciali – trasferta
Ai dipendenti che non utilizzano un mezzo di trasporto aziendale e che non lavorano tutto il giorno nello stesso luogo, l'impresa versa un'indennità conforme ai disposti del CO ai fini della copertura delle spese di viaggio. II tempo di viaggio da un cliente all'altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo.
Se il lavoro inizia direttamente sul cantiere è retribuito lo spostamento che eccede il normale tragitto casa-lavoro. Lo stesso principio vale per il tragitto di rientro. Il tempo impiegato per lo spostamento eccedente viene considerato tempo di lavoro.
Articolo 6 e 15
Vacanze
Età|Ferie|Dipendenti a salario orario|
(se settimana lavorativa di 5 giorni) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50°anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati | 25 giorni lavorativi | 10.64% |
L’indennità vacanze per i salariati (retribuzione oraria), viene versata solo al momento in cui le vacanze vengono godute. Il versamento pro rata dell’indennità vacanze è consentito unicamente in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.
Articolo 16.1 e 16.2
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Congedi pagati | Giorni |
---|---|
decesso del/della coniuge/convivente, padre, madre, figlio | 3 giorni |
decesso di fratelli/sorelle o suoceri | 1 giorno (se nell’economia domestica del dipendente: 3 giorni) |
proprio matrimonio | 5 giorni |
nascita di un proprio figlio | 1 giorno |
reclutamento | a seconda dei giorni di servizio |
propria ispezione militare | 1 giorno |
trasloco | 1 giorno/anno |
per le persone elette che svolgono una funzione determinante ai fini della partecipazione a sedute di organi statutari delle organizzazioni dei dipendenti sottoscriventi il contratto collettivo | 1 giorno/anno |
Articolo 9
Giorni festivi retribuiti
Per i dipendenti nel settore della pulizia ordinaria con stipendio orario viene applicata l’indennità festivi pari all’1.35%.
Sono giorni festivi ufficiali pagati "parificati alla domenica" e non ricuperabili i seguenti:
Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.
Sono giorni festivi cantonali "non parificati alla domenica" (per il personale occupato con salario orario vengono pagati unicamente se lavorati):
S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.
Articolo 8
Lavoro straordinario / ore supplementari
Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea di forza lavoro, limitata nel tempo, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale
Il saldo delle ore straordinarie calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Le ore straordinarie non compensate in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
Articolo 7.1 a 7.4
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Articolo 6.3
Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
Articolo 5.3
Premio per anzianità di servizio
Articolo 5.3
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Documents
CCL per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino (edizione 2018) (444 KB, PDF)liens
it_Commissione paritetica cantonale Imprese di pulizia e Facility servicesDecreto che conferisce obbligatorietà generale