Prestito di personale Piastrelle e mosaici TI
Remarque
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Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 28.01.2025 / Publication valable dès: 01.02.2025 - 30.06.2025 (CCT de la branche)
Articolo 1.1
Dal profilo geografico, le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro (CCL) sono valevoli su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Articolo 1.1
Articolo 1.2
Dal profilo aziendale, il presente CCL fa stato per tutte le imprese e/o settori d’impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Articolo 1.2
Articolo 1.3
Dal profilo professionale, il presente CCL fa stato per i lavoratori (apprendisti, autisti e magazzinieri compresi) delle imprese menzionate al capoverso 2, indipendentemente dal tipo di retribuzione e dal luogo di assunzione.
Il presente CCL non vale per i lavoratori la cui attività preponderante è:
- i quadri dirigenti;
- il personale amministrativo;
- il personale tecnico non direttamente impegnato nell’esecuzione dei lavori sui cantieri.
Articolo 1.3 e 1.4
Aucun contrat futur n'est encore disponible.
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Altri supplementi
- Giorni festivi retribuiti
- Pensionamento anticipato
- Rappresentanza dei lavoratori
- Obbligo della pace
- Compiti organi paritetici
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Fondo paritetico
- Categorie salariali
- Versamento del salario
- Termini di disdetta
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Campo d'applicazione geografico
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Informazioni organo paritetico
- Salari / salari minimi
- Tredicesima mensilità
- Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Rimborso spese
- Orario di lavoro
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Malattia
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Previdenza professionale LPP
- Procedure di conciliazione e arbitrato
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Altri supplementi
- Giorni festivi retribuiti
- Pensionamento anticipato
- Campo d'applicazione geografico
- Rappresentanza dei lavoratori
- Obbligo della pace
- Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
- Fondo paritetico
- Categorie salariali
- Versamento del salario
- Termini di disdetta
- Compiti organi paritetici
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
- Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
- Informazioni organo paritetico
- Salari / salari minimi
- Tredicesima mensilità
- Indennità di fine anno / provvigione / gratificazione / bonus
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Campo d'applicazione personale
- Rimborso spese
- Orario di lavoro
- Vacanze
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Malattia
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Campo d'applicazione aziendale
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Previdenza professionale LPP
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Altri supplementi
Articolo 25
Giorni festivi retribuiti
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti
Articolo 27
Pensionamento anticipato
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Categorie salariali
Classa salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Qualificato AFC | lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero |
Appendice 2: Convenzione salariale
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.2
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.3
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
A) a tutte le imprese e/o settori d impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Salari / salari minimi
Lavoratori
Classe salariale | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|
Capo | CHF 32.25 | CHF 5'676.-- |
Qualificato AFC | CHF 30.25 | CHF 5'324.-- |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | CHF 28.25 | CHF 4'972.-- |
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC (*2) | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP (*2) | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
(*2) l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Appendice 2: Convenzione salariale
Tredicesima mensilità
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Lavoro straordinario / ore supplementari
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.
Ore straordinarie
sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.
Flessibilità oraria
In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato
Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 20, 21, 22 e 23
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno (20.00 - 05.00) | supplemento salariale del 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) | supplemento del 100% |
Lavoro nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00) | supplemento del 100% |
Articolo 23
Rimborso spese
Sorta di Spese | Indennità |
---|---|
Per il pranzo | CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate |
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, | |
Trasferte con la propria autovettura | CHF -.70 al km |
Trasferte con il proprio veicolo (su esplicita indicazione dell'impresa) | CHF -.70 al km |
Articolo 24
Orario di lavoro
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.
Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri
Articolo 20
Vacanze
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Per il lavoratori a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.64% del salario effetivo |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13.04% del salario effettivo |
Articolo 26
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Per la visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | ½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro |
In caso di nascita di un figlio | 3 giornate |
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) | 3 giornate |
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
in caso di matrimonio del lavoratore | 2 giornate (*1) |
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno | 1 giornata |
per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.
Articolo 28
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Procedure di conciliazione e arbitrato
Livello | Instituzione responsabile |
---|---|
1° livello | Tribunale arbitrale |
2° livello | Presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Berna |
Istanza di ricorso:
- Viene creata una commissione di ricorso.
- Composizione: due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell'assemblea del Fondo paritetico d'applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
- Compiti: La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di contestazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l'imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l'aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
-II ricorso dev'essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev'essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
-termine di ricorso: Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l'ultimo giorno del termine e un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al piu tardi l'ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39 et 40
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell'avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell'adempimento dei doveri da parte dell'azienda controllata.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni:
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all'art. 35 CCL e all'art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L'azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50'000.- nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l'ammontare della multa convenzionale vengono considerati l'entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, cosi come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle norme del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell'azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Altri supplementi
Articolo 25
Giorni festivi retribuiti
Sono stabiliti come giorni festivi infrasettimanali indennizzati che danno diritto al compenso del 3,5%, le seguenti festività:
S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti
Articolo 27
Pensionamento anticipato
Campo d'applicazione geografico
Articolo 1.1
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Campo d'applicazione geografico con carattere obbligatorio generale
L’obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 2
Fondo paritetico
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 7.2
Categorie salariali
Classa salariale | Descrizione |
---|---|
Capo | lavoratore qualificato che è riconosciuto come capo dal datore di lavoro o che ha conseguito la maestria federale |
Qualificato AFC | lavoratore qualificato con attestato federale di capacità o attestato estero riconosciuto come equivalente dalla CPC |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | Lavoratore con o senza conoscenze ed esperienza professionale maturata in CH o all’estero |
Appendice 2: Convenzione salariale
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Termini di disdetta
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Compiti organi paritetici
L'attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Forma: associazione composta in modo paritetico. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l'ambito dell'applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento professionale. Il fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
Commissioni professionali paritetiche regionali:
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l'applicazione dei settori privi di organi d'applicazione. Tale delega dell'applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. Le CPPC assumono in quest' ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria:
Al fine di garantire un'efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all'Appendice 1, affida l'applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro, premesso che vi sia un accordo di collaborazione tra l'organo d'applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell'applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null'altro sia previsto nell'accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d'obbligatorietà generale.
Controlli aziendali:
CPSPP e CPPR possono ordinare ed eseguire controlli aziendali (CPSPP assicura il coordinamento)
Organi di controllo:
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7, 8, 32, 33, 34, 35 e 36
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.7% di salario |
Datori | 0.3% di salario |
L'incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall'Associazione per l'applicazione, per l'aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati presso i datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d'applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 3.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7 e 8
Campo d'applicazione aziendale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono appplicabili:
A) a tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3a
Campo d'applicazione personale con carattere obbligatorio generale
Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell esecuzione dei lavori sui cantieri.
Conferimento del carattere obbligatorio generale: articolo 3b
Informazioni organo paritetico
Casella postale 272
3000 Berna 15
031 350 22 16
www.tempservice.ch
Salari / salari minimi
Lavoratori
Classe salariale | Salario orario1 | Mensilità |
---|---|---|
Capo | CHF 32.25 | CHF 5'676.-- |
Qualificato AFC | CHF 30.25 | CHF 5'324.-- |
Semi-qualificato/ausiliare/CFP | CHF 28.25 | CHF 4'972.-- |
Giovani lavoratori
Classe salariale | Anno di servizio | Salario orario (*1) | Mensilità |
---|---|---|---|
I giovani lavoratori che hanno ottenuto l' AFC verranno così retribuiti per i primi tre anni | |||
Giovani lavoratori AFC2 | 1° anno | CHF 24.20 | CHF 4'259.-- |
2° anno | CHF 24.95 | CHF 4'392.-- | |
3° anno | CHF 25.76 | CHF 4'535.-- | |
I giovani lavoratori che hanno ottenuto il CFP verranno così retribuiti per i primi quattro anni | |||
Giovani lavoratori CFP2 | 1° anno | CHF 21.18 | CHF 3'729.-- |
2° anno | CHF 22.60 | CHF 3'977.-- | |
3° anno | CHF 24.01 | CHF 4'226.-- | |
4° anno | CHF 25.42 | CHF 4'475.-- |
2 l primo anno è inteso dalla scadenza del contratto di formazione fino al termine dell'anno civile successivo.
Al termine di questi tre anni (AFC) o quattro anni (CFP) al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classa salariale "Qualificato AFC" o "Semi-qualificato+CFP"
Apprendisti
Classa salariale | Descrizione | mensile |
---|---|---|
Apprendisti AFC | ||
1° anno di tirocinio | CHF 765.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 1’116.-- | |
3° anno di tirocinio | CHF 1’705.-- | |
Apprendisti CFP | ||
1° anno di tirocinio | CHF 700.-- | |
2° anno di tirocinio | CHF 800.-- |
Appendice 2: Convenzione salariale
Tredicesima mensilità
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 18.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Lavoro straordinario / ore supplementari
Per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato all'inizio di ogni anno dalla CPC. Eventuali modifiche dei calendari di lavoro apportate dalle ditte dovranno essere presentate e approvate dalla CPC entro la fine di febbraio. I calendari aziendali dovranno comunque rispettare una durata settimanale minima di 40 ore e massima di 44 ore. Durante tutto l'anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell'art 23 CCL) oltre l'orario normale al sabato, previa approvazione della CPC.
Ore straordinarie
Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista dal calendario di lavoro emanato dalla CPC. Il supplemento non è dovuto con riferimento all’art. 21 del presente CCL sino a decorrenza delle 46 ore settimanali oltre le quali il supplemento del 25% è dovuto. Sono considerate lavoro straordinario le ore lavorative comandate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro prevista nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo parziale.
Flessibilità oraria
In alternativa a quanto previsto dall’art. 20 CCL le ditte potranno avvalersi della facoltà di dotarsi di una flessibilità oraria, previa comunicazione alla CPC, sulla base dei seguenti criteri:
— il totale annuale delle ore di lavoro possibili (vacanze e giorni festivi infrasettimanali compresi) è di 2112 ore
— in deroga all’art. 20 cpv. 3 CCL la settimana lavorativa potrà essere estesa sino ad un massimo di 46 ore dal lunedì al venerdì
— per quanto concerne la durata giornaliera e settimanale del lavoro, fa stato il calendario di lavoro emanato e approvato all’inizio di ogni anno dalla CPC
— la durata minima della settimana lavorativa è fissata in 40 ore
— la durata giornaliera del lavoro non potrà superare le 9.25 ore
— le ore settimanali lavorative prestate oltre il calendario approvato dalla CPC sono definite ore flessibili e potranno essere accumulate su un «contatore ore flessibili» che dovrà figurare sulla busta paga mensile di ogni lavoratore. In nessun caso potrà essere superata la durata massima di 46 ore della settimana lavorativa
— l’accumulo di ore flessibili prestate durante i giorni lavorativi e al sabato non potranno in ogni caso mai superare il saldo di 80 ore annuali;
— alle aziende che sceglieranno il sistema con la flessibilità oraria è concesso il lavoro al sabato con semplice notifica da inviare alla CPC entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro (in deroga all’art. 20 cpv. 6 CCL) al massimo per 6 sabati all’anno. Le ore effettuate durante questi sabati potranno andare ad accumularsi sul contatore ore flessibili senza supplementi salariali
— il riporto mensile negativo è vietato
Le ore accumulate al 31 dicembre possono essere compensate in tempo libero durante il periodo gennaio/aprile dell'anno successivo previo accordo tra le parti. Rimborso delle ore flessibili. Alla fine del mese di aprile dell'anno successivo le ore flessibili rimanenti vanno retribuite con il 25% di supplemento ed il saldo azzerato. Se il saldo di ore flessibili ammesse viene superato (oltre le 80 ore), le ore eccedenti vengono considerate ore straordinarie e retribuite con supplemento salariale del 25% entro la fine del mese in cui sono state prestate.
Articoli 20, 21, 22 e 23
Campo d'applicazione personale
Articolo 1.3
Rimborso spese
Sorta di Spese | Indennità |
---|---|
Per il pranzo | CHF 1.50 all'ora limitatamente alle ore prestate |
A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera | spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio |
Trasferte con la propria autovettura | CHF -.70 al km |
Trasferte con il proprio veicolo (su esplicita indicazione dell'impresa) | CHF -.70 al km |
Articolo 24
Orario di lavoro
Durante tutto l’anno è obbligatoria la settimana lavorativa di 5 giorni (lunedì - venerdì). In caso di dimostrata urgenza e necessità, si potrà lavorare (alle condizioni dell’art. 23 CCL) oltre l’orario normale al sabato, previa approvazione della CPC. A complemento di quanto previsto dall’art. 20 cpv. 5 CCL, per casi motivati, è possibile prestare lavoro al sabato previa approvazione della CPC. Le richieste di autorizzazione per il lavoro al sabato dovranno essere inoltrate al segretariato per accettazione.
Le notifiche/richieste dovranno pervenire al segretariato entro le 12:00 del venerdì precedente il lavoro. Le disposizioni di questo articolo non sono vincolanti per gli autisti ed i magazzinieri
Articolo 20
Vacanze
Categoria d'età | Numero di giorni di vacanze | Per il lavoratori a salario orario |
---|---|---|
A partire dal compimento del 20° anno di età fino al compi mento del 50° anno di età | 25 giorni lavorativi | 10.64% del salario effetivo |
Fino al compimento del 20° anno di età e dopo il compimento del 50° anno di età | 30 giorni lavorativi | 13.04% del salario effettivo |
Articolo 26
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasione | Giorni compensati |
---|---|
Per la visita di reclutamento | max. 3 giornate |
Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare | ½ giornata (1 giornata se la distanza tra il luogo di lavoro e il luogo della riconsegna è troppo grande da non permettere il rientro sul posto di lavoro |
In caso di nascita di un figlio | 3 giornate |
In caso di decesso nella famiglia del lavoratore (coniuge e figli) | 3 giornate |
In caso di decesso di fratelli, sorelle, genitori e suoceri | 2 giornate |
in caso di matrimonio del lavoratore | 2 giornate1 |
In caso di trasloco della propria economia domestica, limitatamente una volta l'anno | 1 giornata |
per le assenze menzionate anteriormente viene corrisposto il salario per le ore di lavoro effettivamente perse che il lavoratore avrebbe percepito se nel giorno in questione avesse lavorato normalmente.
Articolo 28
Malattia
- Assicurazione di indennità giornaliera obbligatoria
- al massimo 2 giorni di periodo di attesa
- Premi: lavoratori ammonta al massimo al 50% (al massimo al 2.5%)
- Prestazioni: almeno all'80% del salario medio, premesso che l'incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
- Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un'impresa stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l'80 % del salario perso durante il periodo di differimento.
La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni solari, matura il seguente diritto per lavoratori:
- impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale: per 720 giorni sull'arco di 900 giorni consecutivi
- che non operano in un'azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale: per 60 giorni sull'arco di 360 giorni consecutivi
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro mesi l'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
Se le prestazioni dell'indennità di perdita di guadagno sono superiori alle prestazioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Sorta di lavoro | Supplemento |
---|---|
Lavoro notturno (20.00 - 05.00) | supplemento salariale del 50% |
Lavoro festivo, domenica (dalle ore 17.00 del sabato alle ore 05.00 del lunedì) | supplemento del 100% |
Lavoro nei giorni festivi riconosciuti (00:00-24:00) | supplemento del 100% |
Articolo 23
Campo d'applicazione aziendale
Articolo 1.2
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale - il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell'articolo 20 LC (RS 823.11) e dell'articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l'elenco di cui all'Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti colletivi di lavoro dichiarati d'obbligatorieta generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d'obbligatorietà generale e non elencati nell'Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validita sono escluse Ie disposizioni sui salari minimi ai sensi deWart. 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica, dell'industria orologiera, dell'industria alimentare e dei generi voluttuari, nonche in aziende dei trasporti pubblici.
Durata dell'impiego:
- Per prestazioni definite in base alla durata dell'impiego del lavoratore presso l'azienda acquisitrice (eccezioni: periodo di prova e periodo di disdetta): tutte le missioni compiute sull'arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate.
- 22 giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio = un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Previdenza professionale LPP
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione:
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato fino al 2018:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
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Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018: max. CHF 38.65 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.25 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.60) | CHF 14.45 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'175.-- |
Salario mensile assicurato dal 1° gennaio 2019:
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
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Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2019: max. CHF 39.00 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 11.40 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.65) | CHF 14.35 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'152.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31
Documents
CCL nel ramo della posa piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino 2016 (555 KB, PDF)liens
it_Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e dei remi affiniDecreto che conferisce obbligatorietà generale