CCL nel ramo delle pavimentazioni stradali TI
Remarque
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Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 21.01.2025 / Publication valable dès: 20.02.2025 - 15.04.2025 (CCT de la branche)
Il CCL è applicabile sul territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2
Le disposizioni del CCL sono applicabili ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore delle pavimentazioni stradali, segnatamente della posa di conglomerati bituminosi.
Non sottostanno a questo CCL le aziende assoggettate a un altro contratto collettivo di lavoro valevole per il Cantone Ticino, in particolare se è decretato di obbligatorietà generale.
Articolo 3
Il CCL si applica a tutti i collaboratori occupati nelle aziende o nelle parti di aziende di cui all'articolo 3, compresi gli apprendisti.
Le aziende di prestito di personale sottostanno al CCL in virtù dell'art. 3 cpv. 1bis del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, nella misura in cui i loro dipendenti prestano servizio presso imprese operanti nel settore delle pavimentazioni stradali.
Sono esclusi dal campo di applicazione personale del CCL
- i quadri dirigenti,
- il personale tecnico e amministrativo.
Articolo 4
Extension du champ d’application: 01.02.2025 - 31.12.2027 (CCT Location de services)
Date de publication: 17.03.2025 / Publication valable dès: 16.04.2025 (CCT de la branche)
Il CCL è applicabile sul territorio del Cantone Ticino.
Articolo 2
Le disposizioni del CCL sono applicabili ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore delle pavimentazioni stradali, segnatamente della posa di conglomerati bituminosi.
Non sottostanno a questo CCL le aziende assoggettate a un altro contratto collettivo di lavoro valevole per il Cantone Ticino, in particolare se è decretato di obbligatorietà generale.
Articolo 3
Il CCL si applica a tutti i collaboratori occupati nelle aziende o nelle parti di aziende di cui all'articolo 3, compresi gli apprendisti.
Le aziende di prestito di personale sottostanno al CCL in virtù dell'art. 3 cpv. 1bis del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, nella misura in cui i loro dipendenti prestano servizio presso imprese operanti nel settore delle pavimentazioni stradali.
Sono esclusi dal campo di applicazione personale del CCL
- i quadri dirigenti,
- il personale tecnico e amministrativo.
Articolo 4
- Vacanze
- Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
- Campo d'applicazione aziendale
- Campo d'applicazione personale
- Giorni di congedo retribuiti (assenze)
- Campo d'applicazione geografico
- Salari / salari minimi
- Istanza di ricorso
- Versamento del salario
- Lavoro straordinario / ore supplementari
- Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
- Lavoro a turni
- Rimborso spese
- Orario di lavoro
- Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
- Aumento salariale
- Termini di disdetta
- Giorni festivi retribuiti
- Tredicesima mensilità
- Controlli
- Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
- Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
- Pensionamento anticipato
- Servizio militare / civile / di protezione civile
- Previdenza professionale LPP
- Congedo maternità / paternità / parentale
- Malattia
- Rappresentanza dei lavoratori
- Rappresentanza dei datori di lavoro
- Compiti organi paritetici
- Fondo paritetico
- Obbligo della pace
- Conseguenza in caso di violazione contrattuale
- Orari di lavoro flessibili
- Organi paritetici
- Categorie salariali
Vacanze
Il lavoratore ha dirìtto alle seguenti vacanze
Categoria d'età | salario mensile | Indennità da conteggiare sui supplementi (appendice 8 CNM) |
---|---|---|
dal compimento del 20° anno dì età fino al 50° compiuto |
5 settimane (25 giornate lavorative) | 10.6% del salario (corrispondente a 5 settimane di vacanze) |
fino al compimento del 20° anno di età e dal 50° anno compiuto |
6 settimane (30 giornate lavorative) | 13% del salario (corrispondente a 6 settimane di vacanze) |
Finché dura il rapporto di lavoro le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO).
I giorni festivi di cui all'art. 37 CCL che cadono nel periodo delle vacanze non sono considerati come giorni di vacanza.
Il periodo di vacanze va concordato abbastanza presto tra il datore di lavoro e il lavoratore tenendo conto delle esigenze aziendali e dei desideri giustificati del lavoratore. Due settimane vanno prese senza interruzione durante il periodo estivo (giugno-settembre).
Sistema salariale per il salario orario
Gli importi salariali minimi di ogni classe devono essere maggiorati delle indennità per giorni festivi (3%), di vacanza (10.6% oppure 13% in funzione dell'età del lavoratore interinale) e della tredicesima (8.3%). Le indennità di cui al capoverso precedente dovranno essere addizionate conformemente al metodo cosiddetto cumulativo.
Articolo 38; Appendice 2: articoli 2.3 e 2.4
Avvertenze sul CCL per il settore del prestito di personale
Rapporto ad altri contratti collettivi di lavoro
Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un'azienda acquisitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l'applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce le disposizioni vincolanti e convenute in base ad un contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
- che sono dichiarate d'obbligatorietà generale, oppure
- che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d'obbligatorietà generale – contratti tra i partner sociali, di cui all’Appendice 1
- nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile conformemente all'articolo 20 LC.
Se un CCL non dichiarato d’obbligatorietà generale, elencato nell’appendice 1, non contiene una disposizione salariale minima ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) oppure dell’articolo 48a capoverso 1 lettera a OC (RS 823.111), a partire dal 1° gennaio 2023 saranno applicabili tutte le disposizioni salariali del CCL Prestito di personale.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l'applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del CLL, valgono integralmente le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale.
Da tale validità sono escluse fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’articolo 20 CLL (salario minimo) per il settore del prestito di personale, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei trasporti pubblici. Dal 1° gennaio 2023, per le missioni in tali aziende si applicheranno i salari minimi ai sensi dell’articolo 20 del CCL per il settore del prestito di personale.
I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP). I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 vengono parimenti pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica ‘tempdata’ indicata dalla Commissione paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Durata dell'impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3 e 5
Campo d'applicazione aziendale
Le disposizioni del CCL sono applicabili ai datori di lavoro e ai lavoratori del settore delle pavimentazioni stradali, segnatamente della posa di conglomerati bituminosi.
Non sottostanno a questo CCL le aziende assoggettate a un altro contratto collettivo di lavoro valevole per il Cantone Ticino, in particolare se è decretato di obbligatorietà generale.
Articolo 3
Campo d'applicazione personale
Il CCL si applica a tutti i collaboratori occupati nelle aziende o nelle parti di aziende di cui all'articolo 3, compresi gli apprendisti.
Le aziende di prestito di personale sottostanno al CCL in virtù dell'art. 3 cpv. 1bis del Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, nella misura in cui i loro dipendenti prestano servizio presso imprese operanti nel settore delle pavimentazioni stradali.
Sono esclusi dal campo di applicazione personale del CCL
- i quadri dirigenti,
- il personale tecnico e amministrativo.
Articolo 4
Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Il presente Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL) completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Esso costituisce parte integrante del CNM giusta agli art. 10 segg. CNM.
Articolo 1
Salari / salari minimi
Salari minimi mensili dal 1° gennaio 2025 (per il prestito di personale valevoli dal 20 febbraio 2025)
Classe salariali | Salario mensile1 |
---|---|
V – Capi | CHF 6'167.– |
Q – Lavoratori diplomati | CHF 5'818.– |
A – Lavoratori qualificati | CHF 5'610.– |
B – Lavoratori con conoscenze professionali | CHF 5'174.– |
C – Lavoratori senza conoscenze professionali | CHF 4'738.– |
1 Sistema salariale per il salario mensile
Laddove necessario, per convertire il salario mensile in salario orario si dovrà moltiplicare il salario mensile per 12 e dividerlo per 2000 (ore annuali).
Salari orari minimi dal 1° gennaio 2025 (per il prestito di personale valevoli dal 16 aprile 2025)
I lavoratori interinali percepiranno uno stipendio orario i cui importi minImI, contrariamente a quanto previsto dal capoverso precedente, sono elencati all'appendice 2.
Classe salariali | Salario orario 2 |
---|---|
V – Capi | CHF 36.15 |
Q – Lavoratori diplomati | CHF 34.10 |
A – Lavoratori qualificati | CHF 32.90 |
B – Lavoratori con conoscenze professionali | CHF 31.15 |
C – Lavoratori senza conoscenze professionali | CHF 28.15 |
2 Sistema salariale per il salario orario
Gli importi salariali minimi di ogni classe devono essere maggiorati delle indennità per giorni festivi (3%), di vacanza (10.6% oppure 13% in funzione dell'età del lavoratore interinale) e della tredicesima (8.3%). Le indennità di cui al capoverso precedente dovranno essere addizionate conformemente al metodo cosiddetto cumulativo.
Giovani lavoratori - AFC
I lavoratori che hanno ottenuto l’Attestato Federale di Capacità verranno così retribuiti per i primi tre anni d’attività:
Classe salariale | Salario mensile | |
Giov. lav. 1° anno / AFC | (-15% del salario della classe salariale Q) | CHF 4'945.30 |
Giov. lav. 2° anno / AFC | (-10% del salario della classe salariale Q) | CHF 5'236.20 |
Giov. lav. 3° anno / AFC | (-5% del salario della classe salariale Q) | CHF 5'527.10 |
Al termine di questi tre anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale Q.
Giovani lavoratori - CFP
I lavoratori che hanno ottenuto il Certificato Federale Professionale verranno così retribuiti per i primi quattro anni:
Classe salariale | Salario mensile | |
Giov. lav. 1° anno / CFP | (minimo classe C) | CHF 4’738.– |
Giov. lav. 2° anno / CFP | (minimo classe C) | CHF 4'738.– |
Giov. lav. 3° anno / CFP | (-10% del salario della classe salariale A) | CHF 5'049.– |
Giov. lav. 4° anno / CFP | (-5% del salario della classe salariale A) | CHF 5'329.50 |
Al termine di questi quattro anni al lavoratore dovrà essere garantito il salario minimo contrattuale in vigore nella classe salariale A.
Apprendisti
Salari minimi dei contratti di tirocinio:
Classe salariale | Salario mensile | |
apprendista 1° anno | AFC (30% Q) | CHF 1'745.40 |
apprendista 2° anno | AFC (40% Q) | CHF 2'327.20 |
apprendista 3° anno | AFC (50% Q) | CHF 2'909.– |
apprendista 1° anno | CFP (30% A) | CHF 1'683.– |
apprendista 2° anno | CFP (40% A) | CHF 2'244.– |
Si rammenta che per i contratti di tirocinio AFC il datore di lavoro deve garantire ai neodiplomati la possibilità di lavorare nella ditta ancora per almeno sei mesi dopo la scadenza del contratto di tirocinio (cfr. art. 32 CCL).
Lavoro a cottimo
Il lavoro a cottimo non è permesso. In casi eccezionali la CP potrà accordare delle deroghe.
Articoli 17, 30.4, 30.5, 32 e 33; Appendice 2: articolo 2; Adeguamenti salariali 2025;
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
Il ricorso dev’essere interposto per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della decisione impugnata presso la commissione di ricorso e debitamente motivato. La decisione impugnata dev’essere allegata, unitamente ad eventuali mezzi di prova.
Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno successivo alla ricezione della decisione impugnata. Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. Gli atti scritti devono essere consegnati alla commissione di ricorso oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero al più tardi l’ultimo giorno del termine.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 39.1–39.4
Versamento del salario
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 23
Lavoro straordinario / ore supplementari
Le ore di lavoro possono differire da quanto previsto dal calendario di lavoro secondo l'art. 22 e vengono gestite mediante una banca ore. Esse vengono definite "ore aggiuntive" e, alternativamente, "ore in difetto".
Gestione delle ore aggiuntive o in difetto
Il saldo della banca ore, alla fine di ogni mese, non può eccedere 25 ore e, in difetto, meno 50 ore (saldo compreso tra -50 e+ 25 ore).
Le ore aggiuntive che oltrepassano il limite di 25 ore sono da retribuire nel mese corrente con un supplemento salariale del 25%.
Mensilmente possono essere trasferite nella banca ore al massimo 15 ore aggiuntive, eventuali ulteriori ore dovranno essere retribuite nel mese corrente con salario base maggiorato del 25%.
Queste ore aggiuntive e ore in difetto possono essere utilizzate per compensare:
- ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
- ore non lavorate per esigenze di flessibilità aziendale;
- ore utilizzate per esigenza del lavoratore (con riserva dell'art. 39 CNM), autorizzate dal datore di lavoro.
Il periodo di conteggio annuale della banca ore termina a fine febbraio. Un eventuale saldo positivo dovrà essere retribuito con salario base maggiorato del 25% con il conteggio di febbraio. Le ore in difetto possono essere trasferite fino alla conclusione del rapporto di lavoro e non possono essere dedotte dal salario.
Il saldo delle ore aggiuntive e delle ore in difetto deve essere indicato sul conteggio salariale, separatamente dalle ore effettive.
Supplementi salariali
Per le ore lavorative ordinate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
- del 25% per tutte le ore settimanali che superano le 48 ore;
- del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
- del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del sabato;
- del 100% per le ore svolte dalle ore 18:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì, cosl come nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20:00 della vigilia alle ore 06:00 del giorno successivo).
Per il lavoro a sciolte, ovvero un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso posto di lavoro, è corrisposta un'indennità di CHF 15.– al giorno e i supplementi salariali di cui al cpv. 1 del presente articolo.
Articoli 24, 25 e 34
Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Supplementi salariali
Per le ore lavorative ordinate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
- del 25% per tutte le ore settimanali che superano le 48 ore;
- del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
- del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del sabato;
- del 100% per le ore svolte dalle ore 18:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì, cosl come nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20:00 della vigilia alle ore 06:00 del giorno successivo).
Per il lavoro a sciolte, ovvero un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso posto di lavoro, è corrisposta un'indennità di CHF 15.– al giorno e i supplementi salariali di cui al cpv. 1 del presente articolo.
Articolo 34
Lavoro a turni
Supplementi salariali
Per le ore lavorative ordinate e prestate oltre la durata settimanale normale del lavoro, fissata contrattualmente, vengono corrisposti i seguenti supplementi salariali:
- del 25% per tutte le ore settimanali che superano le 48 ore;
- del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
- del 50% per tutte le ore svolte dalle ore 06:00 alle ore 18:00 del sabato;
- del 100% per le ore svolte dalle ore 18:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì, cosl come nei giorni festivi riconosciuti (dalle ore 20:00 della vigilia alle ore 06:00 del giorno successivo).
Per il lavoro a sciolte, ovvero un sistema di orario di lavoro in base al quale due o più gruppi di lavoratori (squadre) vengono impiegati a tempi alternati nello stesso posto di lavoro, è corrisposta un'indennità di CHF 15.– al giorno e i supplementi salariali di cui al cpv. 1 del presente articolo.
Articolo 34
Rimborso spese
Indennità tempo di viaggio e per il pranzo forfetaria
In deroga agli art. 54 e 60 CNM, ai lavoratori è versata un'indennità forfetaria in funzione della distanza dalla sede dell'azienda al cantiere, omnicomprensiva sia del tempo di viaggio che del rimborso dei pasti secondo i seguenti parametri.
Tratta semplice di percorso stradale (km) |
Indennità giornaliera (CHF) |
0-10 km | CHF 0.– |
10-25 km | CHF 16.– |
25-50 km | CHF 22.– |
oltre 50 km | CHF 32.– |
Dal 1 ° gennaio 2026 gli importi dell'indennità forfetaria saranno aumentati.
Tratta semplice di percorso stradale (km) |
Indennità giornaliera (CHF) |
0-10 km | CHF 10.– |
10-25 km | CHF 16.– |
25-50 km | CHF 22.– |
oltre 50 km | CHF 32.– |
Dal 1 ° gennaio 2027 gli importi subiranno un ulteriore aumento:
Tratta semplice di percorso stradale (km) |
Indennità giornaliera (CHF) |
0-10 km | CHF12.– |
10-25 km | CHF 18– |
25-50 km | CHF 25.– |
oltre 50 km | CHF 36.– |
Per il calcolo dell'indennità, fa stato la sede principale dell'impresa iscritta a registro di commercio.
Previa documentata richiesta, la CP può autorizzare l'impresa a ritenere, anziché la sede ufficiale, un punto di raccolta (ad esempio magazzino) oppure una succursale a condizione che
- la succursale sia iscritta a registro di commercio;
- la succursale disponga di un magazzino/deposito;
- la ditta dimostri di aver assunto durevolmente i lavoratori per la località dove ha sede la succursale.
Le disposizioni di cui ai capoversi precedenti, sono da applicare anche ai lavoratori assunti temporaneamente attraverso un'agenzia di prestito di personale.
Indennità di viaggio
Il lavoratore che non può rincasare alla sera ha diritto al vitto e all'alloggio convenienti, nonché alle spese di un viaggio settimanale di andata e ritorno dalla località di lavoro alla sede della ditta. Per l'uso dell'autovettura privata, ordinato dal datore di lavoro, dovrà essere versata un'indennità di CHF 0.70 per ogni chilometro percorso.
Articoli 35 e 36
Orario di lavoro
In generale
In deroga agli art. 24 segg. del CNM, il totale delle 2000 ore annuali dovute ed esigibili deve essere ripartito in un calendario di lavoro che va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre.
È ritenuto tempo di lavoro il tempo per il quale il dipendente è a disposizione del datore di lavoro, compreso il tempo trascorso in magazzino sulla base di direttive aziendali.
Non è considerato orario di lavoro il tragitto di andata e ritorno in cantiere.
In deroga ai cpv. 1 e 2 è possibile prestare ore supplementari (in più rispetto al calendario di lavoro) fino al massimo 48 ore settimanali, senza supplemento salariale, rispettivamente fino ad un massimo di 50 ore settimanali, corrispondendo un supplemento salariale del 25% per le ore che eccedono le 48 settimanali.
Calendario sezionale
Entro il 30 novembre, la CP emanerà i calendari sezionali valevoli per l'anno successivo.
In deroga agli art. 24 segg. CNM, il totale delle 2000 ore annuali deve essere ripartito in un calendario di lavoro che, per il periodo che va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre, preveda:
- minimo 40 ore settimanali (5 x 8.0 ore/giorno);
- massimo 42.5 ore settimanali (5 x 8.5 ore/giorno);
- zero ore per i giorni festivi contrattuali (art. 37 CCL) e per quelli non lavorativi (art. 26 CCL);
- fino a dieci giorni a zero ore, ritenuto che possono essere inserite al massimo tre giornate di "ponte" tra marzo e novembre, mentre i restanti giorni a zero ore devono essere inseriti nei mesi da dicembre a febbraio;
- nelle giornate di "ponte" in linea di massima non si può lavorare. Un eventuale impiego durante suddette giornate deve nascere da un'esigenza eccezionale dettata dal cantiere e deve essere autorizzata dalla CP.
- le eventuali ore di lavoro eseguite durante le giornate a zero ore tra dicembre e febbraio sono da retribuire nel mese corrente a salario base e sono da notificare alla CP entro il 10 del mese seguente.
Il calendario di lavoro approvato costituisce la base di riferimento per la gestione dell'orario di lavoro, in particolare della banca ore.
Calendario aziendale
Ogni impresa o consorzio può allestire un calendario aziendale che rispetti le disposizioni dell'art. 22 CCL, da inviare per esame ed approvazione alla CP entro il 31 dicembre. Copia del calendario aziendale deve essere consegnata ai lavoratori subito dopo l'approvazione da parte della CP. Il mancato invio dì un calendario di lavoro aziendale comporta implicitamente l'applicazione del calendario sezionale base.
Giorni non lavorativi
La domenica, i giorni festivi cantonali e ufficiali, come pure il sabato, il 1 ° agosto, il 1 ° maggio e Venerdì Santo non si lavora.
Per richieste di lavoro a regime speciale (sabato, domenica, festivo, notturno, a sciolte) dovrà essere inoltrata una richiesta di autorizzazione motivata: la medesima sarà oggetto di verifica e eventuale accettazione da parte del segretariato.
Le richieste dovranno pervenire al segretariato entro i seguenti termini, in caso contrario saranno ritenute irricevibili:
- per lavoro al sabato e per le giornate di "ponte", almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori;
- per lavoro notturno, domenicale e festivo, almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Articoli 21 – 23 e 26
Informazioni sintetiche sul campo d'applicazione
Il presente Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL) completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Esso costituisce parte integrante del CNM giusta agli art. 10 segg. CNM.
Articolo 1
Aumento salariale
2025
La stessa prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025, a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici sottoposte al CNM, rispettivamente al Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL) debba essere concesso un aumento generale pari all'1,4% del salario effettivo.
L'aumento deve essere concesso a tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno svolto almeno sei mesi di attività in un'impresa sottoposta al CNM. La base di calcolo è costituita dal salario effettivo al 31 dicembre 2024.
Approfittiamo della presente comunicazione per ribadire che - per le aziende che fino al 31 dicembre 2024 adottavano un sistema salariale orario o mensile costante - il calcolo per definire il salario mensile da applicare obbligatoriamente dal 1° gennaio 2025 è il seguente:
(Salario orario al 31.12.2024 * 177) + 1,4%
Inoltre, i salari base del CNM 2023 saranno aumentati dell'1,4%.
Adeguamenti salariali 2025
Termini di disdetta
Per i contratti di lavoro a tempo indeterminato
Durata dell'impiego | Termine di disdetta |
---|---|
Durante il periodo di prova (= 3 mesi) | 2 giorni |
Dal quarto al sesto mese | 7 giorni |
A partire dal settimo mese | 1 mese, per lo stesso giorno del mese successivo |
I termini di disdetta giusta i cpv. 1 e 2 sono applicabili unicamente ai lavoratori prestati nelle aziende locatarie di personale sotto forma di lavoro temporaneo.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 11
Giorni festivi retribuiti
Per la durata del presente CCL, valgono i giorni festivi cantonali, il 1 ° agosto, il 1 ° maggio e, in aggiunta, il Venerdì Santo.
Sistema salariale per il salario orario
Gli importi salariali minimi di ogni classe devono essere maggiorati delle indennità per giorni festivi (3%), di vacanza (10.6% oppure 13% in funzione dell'età del lavoratore interinale) e della tredicesima (8.3%). Le indennità di cui al capoverso precedente dovranno essere addizionate conformemente al metodo cosiddetto cumulativo.
Articolo 37; Appendice 2: articoli 2.3 e 2.4
Tredicesima mensilità
Il presente Contratto collettivo di lavoro nel ramo delle pavimentazioni stradali (CCL) completa le disposizioni del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM). Esso costituisce parte integrante del CNM giusta agli art. 10 segg. CNM.
Sistema salariale per il salario orario
Gli importi salariali minimi di ogni classe devono essere maggiorati delle indennità per giorni festivi (3%), di vacanza (10.6% oppure 13% in funzione dell'età del lavoratore interinale) e della tredicesima (8.3%). Le indennità di cui al capoverso precedente dovranno essere addizionate conformemente al metodo cosiddetto cumulativo.
Articolo 1; Appendice 2: articoli 2.3 e 2.4
Controlli
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
Istanza di ricorso
La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli interessati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene convenzionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento professionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPSPP e delle CPPR.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 33, 34.1, 35, 36 et 39.2
Sicurezza sul lavoro / protezione della salute
I titolari di autorizzazioni per l'attività di prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d'applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l'avvenuta istruzione nel contratto di missione.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.2 e 26
Contributi per le spese di esecuzione / contributi per il perfezionamento
Contributi professionali
Chi | Contributo |
---|---|
Lavoratori | 0.4% di salario |
Datori | 0.4% di salario |
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai pertinenti regolamenti.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4, 7.6, 7.7 e 8.6
Pensionamento anticipato
In questo settore è previsto il contributo per il prepensionamento anticipato alla fondazione FAR.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale.
http://www.cpcedilizia.ch/commissione/pavimentazioni-stradali/notizia/439
Servizio militare / civile / di protezione civile
- l'80% del salario per una durata di quattro settimane all'anno al massimo
- dopo due anni di impiego senza interruzione l'80% del salario secondo la scala bernese
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 16
Previdenza professionale LPP
Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un'istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
Obbligo di assicurazione
Chi | Obbligo d'assicurazione |
---|---|
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti di figli obbligatoria | dal 1° giorno |
altri lavoratori | facoltativa dal 1° giorno |
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o contratti la cui durata supera i tre mesi | obbligatoria dal 1° giorno |
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi | nessun obbligo di assicurazione, possibilità di assicurarsi facoltativamente |
se un contratto di durata limitata (vedi qui sopra) è prorogato a una durata che supera tre mesi | obbligatoria dal momento della presa di conoscenza della proroga |
a partire dalla 14a settimana di lavoro | sempre obbligatoria |
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l'azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull'arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio | |
---|---|
Salario orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS (dal 1° gennaio 2025: max. CHF 41.50 – corrisponde al massimo LPP riportato all'ora) | CHF 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF 12.10 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.70) | CHF 13.65 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 |
Salario mensile assicurato | CHF 2'047.50 |
Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di «coordinamento» cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nel sistema tempdata e pubblicati tempestivamente.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 31; Fondazione 2° pilastro swissstaffing
Congedo maternità / paternità / parentale
Le indennità per le perdite di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 17
Malattia
Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO.
Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%.
Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto:
- per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni,
- per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni.
Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collettiva:
l’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80% del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto. (Conformemente alla legge federale sull’ assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1))
Premi
Pagamento dei premi
la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50% del premio effettivo, al massimo al 3,5% del salario. Le eventuali eccedenze dei premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
Pagamento differito delle indennità giornaliere:
qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che prevede una prestazione differita e due giorni di attesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80% del salario perso durante il periodo di differimento.
Condizioni minime d’assicurazione:
le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
- la copertura dell’assicurazione inizia il giorno dell’entrata in servizio convenuta nel contratto,
- il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa a carico del lavoratore. Nel caso di un obbligo di prestazione differito, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
- il pagamento dell’indennità va definito in base all’art. 28,
- in caso di incapacità lavorativa parziale, l’indennità giornaliera è proporzionata al grado di inabilità, a condizione che questa sia almeno del 25%,
- l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di soggiorno all’estero determinato da impegni di lavoro, di altre disposizioni giuridiche o di soggiorno in una clinica all’estero per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
- l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
- la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’art. 71 cpv. 2 LAMal e dell’art.109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicurazione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni, senza esame della salute.
Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d'obbligatorietà generale (CCL DOG) dei rispettivi settori.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 3.2, 28 e 29
Rappresentanza dei lavoratori
Syna
Società svizzera degli impiegati del commercio
Impiegati Svizzeri
Compiti organi paritetici
Applicazione
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRT), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) nei settori dotati di un CCL DFO oppure dei CCL elencati all’Appendice 1, affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a indennizzarle per il loro lavoro. premesso che vi sia un I dettagli sono riportati in un accordo di collaborazione tra l’organo d’applicazione del settore e la CPSPP. Tale delega dell’applicazione implica anche le competenze concernenti i controlli delle condizioni di salario e della durata del lavoro ai sensi dell’art. 20 LC e 48a OC, nonché la competenza di infliggere pene convenzionali e di addossare delle spese di procedura nel quadro previsto dal pertinente CCL, premesso che null’altro sia previsto nell’accordo di collaborazione.
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale. Può inoltre esaminare l’adeguatezza delle pene convenzionali inflitte in base a CCL privi della dichiarazione d’obbligatorietà generale.
Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) e le Commissioni professionali paritetiche regionali per il settore del prestito di personale (CPPR) possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPSPP) assicura il coordinamento.
Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale (CPSPP/CPPR) per il settore del prestito di personale, da aziende o istituzioni specializzate.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 32, 33, 34, 35 e 36
Fondo paritetico
Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’0.8% della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0.4%, quella dei lavoratori è dello 0.4%.
L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla AVS viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 7.4 e 7.7
Obbligo della pace
CCL per il settore del prestito di personale: articolo 9.1
Conseguenza in caso di violazione contrattuale
Conseguenze in caso di violazioni lievi del CCL per il settore del prestito di personale
Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPSPP/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate e dell’adempimento dei doveri da parte dell’azienda controllata.
Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.
Conseguenze in caso di constatazione di violazioni
In caso di violazioni del contratto rilevati dagli organi d’applicazione settoriali si applicano le disposizioni del CCL prevalente.
Sia la CPSPP, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’art. 35 CCL e all’art. 357b cpv. 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPSPP o da una CCPR.
L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risultante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare alla CPSPP/CPPR per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
La CPSPP/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a CHF 50’000.– nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la violazione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.
Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPSPP. La Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPSPP) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto.
CCL per il settore del prestito di personale: articoli 37 et 38
Orari di lavoro flessibili
Le ore di lavoro possono differire da quanto previsto dal calendario di lavoro secondo l'art. 22 e vengono gestite mediante una banca ore. Esse vengono definite "ore aggiuntive" e, alternativamente, "ore in difetto".
Gestione delle ore aggiuntive o in difetto
Il saldo della banca ore, alla fine di ogni mese, non può eccedere 25 ore e, in difetto, meno 50 ore (saldo compreso tra -50 e+ 25 ore).
Le ore aggiuntive che oltrepassano il limite di 25 ore sono da retribuire nel mese corrente con un supplemento salariale del 25%.
Mensilmente possono essere trasferite nella banca ore al massimo 15 ore aggiuntive, eventuali ulteriori ore dovranno essere retribuite nel mese corrente con salario base maggiorato del 25%.
Queste ore aggiuntive e ore in difetto possono essere utilizzate per compensare:
- ore non fatturate alla cassa disoccupazione, ad eccezione dei giorni di carenza, a condizione che il lavoratore possa disporre liberamente di queste ore;
- ore non lavorate per esigenze di flessibilità aziendale;
- ore utilizzate per esigenza del lavoratore (con riserva dell'art. 39 CNM), autorizzate dal datore di lavoro.
Il periodo di conteggio annuale della banca ore termina a fine febbraio. Un eventuale saldo positivo dovrà essere retribuito con salario base maggiorato del 25% con il conteggio di febbraio. Le ore in difetto possono essere trasferite fino alla conclusione del rapporto di lavoro e non possono essere dedotte dal salario.
Il saldo delle ore aggiuntive e delle ore in difetto deve essere indicato sul conteggio salariale, separatamente dalle ore effettive.
Articoli 24 e 25
Organi paritetici
Le parti contraenti
Esse affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di formazione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restante che nei settori coperti da CCL l’applicazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Keller & Co SA.
L’organizzazione per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associazione.
Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia.
Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing.
Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Kessler & CO SA.
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPSPP).
Commissioni professionali paritetiche regionali
Alle tre commissioni professionali paritetiche regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche (CPRD, CPRR, CPRI), è affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenzionali e di addossare spese di procedura. La CPSPP assume in quest’ambito il ruolo di organo di sorveglianza.
Istanza di ricorso
Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applicazione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
CCL prestito di personale: articoli 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 32, 33 e 39.1
Categorie salariali
Classe salariale | Condizioni |
---|---|
V – Capi | Lavoratori qualificati che hanno portato a termine con successo la scuola per capi riconosciuta dalla CPPS o ne sono stati nominati dal proprio datore di lavoro |
Q – Lavoratori diplomati | Lavoratori diplomati, quali costruttori stradali, muratori ecc., in possesso di un certificato professionale riconosciuto dalla CPPS (attestato federale di capacità o attestato estero equipollente) e con almeno 3 anni di attività sui cantieri svizzeri (il periodo di apprendistato viene considerato come attività) |
A – Lavoratori qualificati |
Lavoratori edili qualificati senza certificato professionale, tuttavia:
|
B – Lavoratori edili con conoscenze professionali | Lavoratori con conoscenze professionali ma senza certificato professionale. Il lavoratore della classe salariale C, dopo aver lavorato 3 anni in un cantiere svizzero, verrà assegnato con l’inizio dell’anno civile successivo alla classe salariale B, a meno che il datore di lavoro non vi si opponga a causa del rendimento del lavoratore. In caso di disaccordo, il lavoratore può rivolgersi, come mediatrice, alla Commissione professionale paritetica competente |
C – Lavoratori edili | Lavoratori senza conoscenze professionali |
I lavoratori che cambiano posto di lavoro devono essere classificati nella nuova azienda, a parità di funzione, almeno nella categoria in cui erano classificati precedentemente. L’elenco redatto dalla CPPS stabilisce le formazioni specializzate, i corsi e i certificati che danno diritto all’assegnazione nella classe salariale A. Per il riconoscimento, i corsi dovranno prevedere, di regola, almeno 300 ore di lezione.
Convenzione classi salariali valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008
Documents
CCL nel ramo delle pavimentazioni stradali TI - 2025 (1817 KB, PDF)Adeguamenti salariali mensili 2025 CCL nel ramo delle pavimentazioni stradali TI (227 KB, PDF)